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Registrazione del Preliminare di vendita o compromesso PDF Stampa E-mail
 

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Registrazione del Preliminare di vendita o compromesso.
Il contratto Preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione come previsto dalla Finanziaria 2007.
Per la registrazione va applicata una marca da bollo da 14,62 euro per ogni 100 righe e per ogni copia presentata ( minino almeno2 copie ).  La registrazione comporta il versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 168,00 indipendentemente dal prezzo della compravendita, sono inoltre dovute le imposte proporzionali sulle somme pagate a titolo di acconto o di caparra.
Sulla caparra si applica sempre l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5 %, che potrà essere detratta da quella dovuta al momento del rogito definitivo (ad eccezione dei 168 Euro di imposta fissa che non si potrà recuperare) Ovviamente non sarà possibile recuperare l'imposta di registro quando la vendita è soggetta ad IVA.
.
Sull'acconto se la compravendita è soggetta ad imposta di registro si applica l'imposta pari al 3% (prima o seconda casa), che potrà essere detratta dall'imposta di registro dovuta al momento del rogito definitivo (ad eccezione dei 168 euro dell'imposta fissa che non si potranno recuperare). Se la vendita è invece soggetta ad IVA, è obbligatorio emettere fattura per l'importo relativo all'acconto, applicando l'IVA, con la relativa aliquota prevista per la vendita (4% per la prima casa, 10 per la seconda casa, 20% per le case di lusso).
Nelle compravendite soggette all'imposta di registro, invece, l'imposta proporzionale pagata sull'acconto o sulla caparra rappresenta sempre un anticipo sull'imposta da pagare al rogito.
Per consentire il recupero delle imposte pagate sul compromesso, è necessario consegnare al notaio la documentazione in originale relativa alla sua registrazione e ai pagamenti eseguiti.
La registrazione del contratto preliminare è  obbligatoria. Nel preliminare  vanno allegati o comunque indicati i pagamenti  gia avvenuti con l'indicazione degli importi e del metodo di pagamento (contanti, assegno, bonifico).
Dal 1° gennaio 2007 la legge impone anche gli agenti immobiliari la registrazione di tutte le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività (tra cui i contratti preliminari di compravendita) rendendoli anche responsabili 'in solido' delle imposte dovute (dunque tenuti a pagare di tasca propria le imposte eventualmente non pagate dalle parti).
La formulazione della norma fa si che gli agenti immobiliari siano obbligati a registrare il contratto preliminare o compromesso anche quando viene redatto dalle parti autonomamente, quando l'accordo tra le parti è stato raggiunto grazie al loro intervento. L'obbligo pertanto si estende anche ai compromessi eventualmente sottoscritti presso lo studio del notaio, con la sola eccezione di quelli autenticati dal notaio stesso, per i quali egli deve provvedere direttamente alla registrazione e alla trascizione nei registri immmobiliari.
E' da ricordare infine che la proposta contrattuale (proposta di acquisto) si converte automaticamnte in contratto preliminare di compravendita quando l'accettazione viene comunicata all'acquirente e quindi in quel momento sorge l'obbligo della registrazione.

Ultimo aggiornamento : 18-06-2011 18:13

   
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